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Obbligo della assicurazione solo per gli impiegati ed assimilati con retribuzione effettiva (caro viveri compreso) non superanti le L. 800 mensili.

Obbligo della assicurazione solo per gli impiegati ed assimilati con retribuzione effettiva (caro viveri compreso) non superanti le L. 800 mensili.

Soggetti: Soggettario ABI-ATBI, 1919-1937 › Legislazione e tecnica bancaria › Personale › Assicurazione invalidità e vecchiaia

Emissione

15 dicembre 1922, Milano

Soggetto produttore

Associazione Bancaria Italiana

Identificazione

Provenienza: ABI Roma

Numero: 124

Classificazione: 1001

Numero di protocollo: 2621

Riproduzione: ciclostilato